Statuto
ART. 1
DENOMINAZIONE – SEDE
1.1 E’ costituita in forma pubblica l’Associazione denominata:
“PRO LOCO SAN MARCO DI JUTIZZO”
1.2 L’Associazione ha sede legale in:
JUTIZZO DI CODROIPO VIA E. di COLLOREDO N.11
1.3 L’eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.
ART. 2
COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – FORME DI ATTIVITA’
2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di CODROIPO favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro, i suoi Soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e gratuità delle cariche e della trasparenza dei bilanci. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica.
2.3 La Pro Loco condivide le finalità a cui si ispira l’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed in particolare il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.
2.4 La Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), al Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e al Consorzio competente per territorio, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice civile.
ART. 3
OGGETTO SOCIALE
3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare il senso dell’accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
d) curare la tutela, l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici;
e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all’estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
f) aprire e gestire circoli per i Soci;
g) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.
ART.4
SOCI
4.1 I Soci della Pro Loco si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori;
c) Soci Onorari.
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all’attività della Pro Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4.4 Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
4.5 E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere la Tessera di Socio UNPLI della Pro Loco;
e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
5.3 I Soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.
ART. 6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L’ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell’interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I Soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco “SAN MARCO di JUTIZZO” non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
6.3 L’esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
6.4 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.
ART. 7
ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
ART. 8
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l’anno.
8.1 L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi.
Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.
8.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All’Assemblea prendono parte tutti i Soci; quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio (consigliabile una sola delega).
8.4 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall’Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell’Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell’avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
8.5 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6 L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di APRILE di ogni anno.
8.7 L’Assemblea straordinaria è convocata:
a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
d) per le modifiche del presente Statuto;
e) per lo scioglimento della Pro Loco delibera con la presenza dei 2/3 dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
8.8 La spedizione degli avvisi di convocazione delle Assemblee (sia ordinarie sia straordinarie) può essere anche accompagnata mediante l’affissione degli stessi, con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci.
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 L’Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo in numero dispari, non meno di 5 e col massimo di 13.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e un numero di rappresentanti, determinato dall’Assemblea, di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.
Alla convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.
9.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.
9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.6 Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell’Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta.
Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell’Associazione stessa e delle sue attività.
9.9 Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.
9.10 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
9.11 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
ART. 10
IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
10.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
ART. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci anche tra non Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
11.3 I Revisori dei conti durano in carica 4 (quattro) anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART. 12
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
1) quote e contributi dei Soci;
2) eredità, donazioni e legati;
3) contributi dell’ Unione Europea e di organismi internazionali;
4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
14.2 Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Pro Loco non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.
14.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
14.4 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 13
PRESTAZIONI DEI SOCI
15.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
15.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
15.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
15.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.
ART. 16
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
16.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente. L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
16.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
16.3 Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 17
PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI OD ASSOCIAZIONI
17.1 L’Associazione aderisce al Consorzio competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e propagandare le attività.
17.2 L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.
ART. 18
SCIOGLIMENTO
18.1 L’eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con la maggioranza degli stessi.
18.2 In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e i beni eventualmente restanti saranno devoluti, con fini di utilità sociale, al Comune competente per territorio o ad altra associazione.
ART. 19
INCOMPATIBILITA’
Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro Loco sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) o in partiti politici.
ART. 20
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge nonché le norme e regolamenti dell’U.N.P.L.I. e del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Jutizzo lì 29 Luglio 2014